TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 106
Disposizioni relative al testimone non comparso

I. Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

II. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.