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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 112

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

I. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.