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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 115

Disponibilità delle prove (1)

I. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

II. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 45, comma 14, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).