Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE II
Della competenza per materia e valore

Art. 12
Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

I. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

II. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.