TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO V
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 150
Calcolo della svalutazione monetaria

I. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.