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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO II
Dei termini

Art. 153

Improrogabilità dei termini perentori

I. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti

II. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma. (1)

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(1) Coma aggiunto dall’art. 45, comma 19, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).