Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO II
Dei termini
I. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare o prorogare, anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.