Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO III
Della nullità degli atti

Art. 159
Estensione della nullità

I. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

II. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

III. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.