Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO III
Della nullità degli atti
I. La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
II. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.