TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 182
Intimazione al detentore del pegno

I. Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.