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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE II
Della trattazione della causa

Art. 184-bis

Rimessione in termini (1)

Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 46, comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.). Il testo dell'articolo abrogato recitava: «I. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. II. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».