TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 186-bis
Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva (1)

I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

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(1) Articolo inserito dall’art. 52, comma 7 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).