TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 187-bis

Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti (1)

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile.

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(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80.


GIURISPRUDENZA

Sovraindebitamento – Azioni del liquidatore – Legittimazione

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Il rinvio effettuato dall’art. 270, comma 5 CCII, all’art. 150 CCII -tenuto conto che il secondo espressamente dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore anche per i crediti sorti durante la procedura- comporta un necessario effetto di trascinamento, all’interno della disciplina della liquidazione controllata, anche del dettato normativo dell’art. 216 CCII, ed, in particolare, del relativo comma 10, per cui se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi.


La nuova normativa, da un lato, ribadisce la facoltà per il liquidatore di subentrare -con apposita istanza- nelle procedure esecutive pendenti, come già previsto dall’art. 14-novies comma 2 l. 3/2012, dall’altro, chiarisce che il mancato subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario, la definitiva improseguibilità della procedura esecutiva.


Il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva individuale comporta che in questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso rispettando le relative cause di prelazione e non solo tra i creditori che presero parte all’esecuzione immobiliare.


Il liquidatore agisce in sostituzione del creditore procedente, in modo tale da poter gestire direttamente l’esecuzione forzata.


In ogni caso, in virtù del principio dell’intangibilità dell’aggiudicazione ex 187-bis disp. att. c.p.c., quando già vi è stata l’aggiudicazione questa deve rimanere valida e, in caso di pagamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, dovrà essere emesso necessariamente il decreto di trasferimento, con successiva distribuzione tra i creditori ammessi al passivo nella liquidazione controllata, essendo questo un atto dovuto e non già un atto di ulteriore proseguimento dell’esecuzione.


A tale soluzione propendono anche ragioni di economia processuale, in quanto la procedura concorsuale evidentemente tenderebbe anch’essa alla vendita del compendio pignorato e, dunque, potrebbe con effetti anticipati giovarsi degli effetti prodotti dall’esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell’esecuzione, al contempo rispettando l’esigenza pubblicistica di garantire la stabilità delle vendite forzate. (Andrea Martino) (riproduzione riservata)

Tribunale Napoli Nord, 21 Marzo 2024.


ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - Estinzione o chiusura anticipata della procedura - Cancellazione della trascrizione del pignoramento - Necessità - Eccezione - Previa aggiudicazione o assegnazione - Conseguenze - Cancellazione dei gravami col decreto di trasferimento - Condizioni

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In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante l'estinzione del processo (che si determina "ipso iure" nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2024, n. 2020.


ESECUZIONE FORZATA - Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni

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La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2024, n. 2020.


Espropriazione immobiliare - Vendita - Decreto di trasferimento

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A seguito della vendita della cosa pignorata (e più in dettaglio con la pronuncia del decreto di trasferimento) oggetto dell’espropriazione non è più la res ed il diritto che sulla stessa insiste, ma il ricavato della vendita: ne consegue che, essendo cessato il vincolo espropriativo, il creditore non ha più un interesse rilevante e legittimazione a richiedere la trascrizione dell’atto di accettazione dell’eredità o a promuovere un giudizio per accertare la qualità di erede in capo all’esecutato l’uno e l’altra spettando, se del caso, all’aggiudicatario stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Verona, 11 Agosto 2022.


Espropriazione immobiliare - Vendita - Decreto di trasferimento

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Dopo l’emissione del decreto di trasferimento, il G.E. perde il potere di rilevare l’improcedibilità dell’espropriazione forzata per mancanza della continuità delle trascrizioni, siccome l’appartenenza del diritto pignorato all’esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni a favore e contro fino a risalire al primo acquisto ante ventennio è condizione dell’azione esecutiva rilevante sino al momento dell’aggiudicazione; dopo di che la sua assenza resta rilevante se ed in quanto l’aggiudicatario sia evitto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Verona, 11 Agosto 2022.


Opposizione all'esecuzione - Rilievo d'ufficio del difetto di titolo esecutivo - Chiusura anticipata del processo esecutivo - Provvedimenti conseguenti del giudice dell'esecuzione.
Quando il giudice dell'esecuzione, in seguito ad un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva, anche d'ufficio, i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo, deve - sentite le parti - dichiarare improseguibile l'esecuzione forzata e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione) e, nell'espropriazione immobiliare, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; lo stesso giudice non può, invece, pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito, che non risente della disposta chiusura della procedura. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 06 Aprile 2022, n. 11241.


Vendita delegata al professionista - Mancato versamento del fondo spese nel termine fissato dal giudice - Conseguenze.
L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 27 Luglio 2021, n. 21549.


Esecuzione immobiliare – Custodia – Ordine di liberazione – Inapplicabilità della sospensione ex art. 103, comma 6, d.l. 18/2020 come modificato dal d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito con l. 17.7.2020, n. 77.
La disposizione introdotta dall’art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020, come modificata dal d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito con l. 17.7.2020, n. 77, secondo cui «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020» non si applica all’attuazione dell’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c., ciò rispondendo alla imprescindibile esigenza sistematica di tutela dell’aggiudicatario sancita dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata) Tribunale Bari, 24 Luglio 2020.


Espropriazione immobiliare - Custodia - Ordine di liberazione.
L’art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, come modificato dall’art. 17 bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, n. 34, convertito dalla l. n. 77 del 2020, secondo cui «l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020», non si applica all’attuazione dell'ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c., sia perché la rubrica del sopravvenuto art. 17 bis cit. fa espresso riferimento alla «proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo», con formulazione più tecnica rispetto alla dizione originaria, riguardante la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” e – genericamente – il «rilascio» degli immobili, sia perché la lettura costituzionalmente orientata della disposizione impone di evitare un irragionevole squilibrio tra l’interesse dell’esecutato e quello dell’aggiudicatario (preminente, anche ex art. 187 bis disp. att. c.p.c.), il quale sarebbe fortemente ed eccessivamente pregiudicato da un rinvio della liberazione a data successiva al 31 dicembre 2020. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Bari, 24 Luglio 2020.


Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione attiva.
L’aggiudicatario che intenda ottenere una riforma del provvedimento del giudice dell’esecuzione può avvalersi della richiesta di revoca di cui all’art. 487 c.p.c. e/o dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., mezzo di impugnazione che compete anche a tale soggetto sebbene non propriamente “parte” del processo esecutivo e che deve essere impiegato entro il termine decadenziale prescritto dalla norma; ne consegue che – una volta che il giudice abbia respinto una prima richiesta di revoca o modifica di un proprio provvedimento senza che l’aggiudicatario abbia proposto opposizione agli atti esecutivi – è inammissibile la reiterazione della medesima istanza ai sensi dell’art. 487 c.p.c., poiché la situazione processuale determinata dal provvedimento, la cui revoca è stata rifiutata, si è già consolidata per effetto della mancata opposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Bari, 24 Luglio 2020.


Rimedio impugnatorio – Provvedimento di estinzione atipica – Reclamo – Inammissibilità – Opposizione agli atti esecutivi – Ammissibilità.
Avverso i provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura esecutiva, di cui all’art. 187 bis disp. att. c.p.c., l’unico rimedio impugnatorio percorribile è quello della opposizione agli atti esecutivi, a norma dell’art. 617 c.p.c., e non il reclamo ex art. 630 c.p.c., ammissibile solo per i provvedimenti di estinzione tipica della procedura esecutiva.

Il rimedio impugnatorio segue alla qualificazione giuridica adottata dal Giudice, seppur errata.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Como ha dichiarato inamissibile il reclamo proposto avverso una ordinanza espressamente qualificata espressamente dal giudice dell’esecuzione quale provvedimento di estinzione atipica, ai sensi dell’art. 187 bis disp. att. c.p.c.). (Marika Ruggiero) (riproduzione riservata)
Tribunale Como, 18 Dicembre 2019.


Esecuzione forzata - Opposizione - Agli atti esecutivi - Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta -  Accoglimento successivo dell'opposizione all'esecuzione - Interesse alla decisione - Persistenza - Effetti invalidanti degli atti esecutivi precedentemente compiuti.
A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 15 Febbraio 2019, n. 4528.


Esecuzione forzata in genere – Processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura – Sospensione – Decreto del P.M. – Poteri del giudice dell’esecuzione

Esecuzione forzata in genere – Processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura – Sospensione – Aggiudicazione del bene pignorato – Diritto dell’aggiudicatario al trasferimento del bene
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Nel caso sia pronunciato il provvedimento di sospensione ex art. 20 l. 44/99, lo stesso, ai sensi dei commi 7 e 7 bis della medesima legge, è semplicemente “comunicato” al giudice dell’esecuzione al quale non compete alcun ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine al beneficio in questione, sicché il relativo effetto sospensivo si produce automaticamente a decorrere dalla data del provvedimento dell’autorità giudiziaria penale requirente, determinando l’arresto immediato per la durata prestabilita dalla legge (300 giorni) dei termini che a vario titolo presidiano la procedura esecutiva mobiliare ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

La sospensione della procedura esecutiva ex art. 20 l. 44/99, non inficia gli atti già compiuti ed in particolare l’aggiudicazione del bene pignorato in quanto l’intervenuta aggiudicazione del bene fa sorgere in capo all’aggiudicatario il diritto ad ottenere in proprio favore l’emissione del decreto di trasferimento, divenendo le ragioni della disposta sospensione recessive di fronte alla definitività dell’effetto traslativo conseguente all’aggiudicazione. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Tribunale Bari, 20 Novembre 2018.


Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Applicazione al creditore pignoratizio che abbia offerto  in cessione i propri beni - Esclusione.
La norma di cui alla art. 168, comma 1, l.fall., la quale fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (e, quindi, di procedere esecutivamente per la realizzazione di un eventuale diritto di pegno) dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al creditore pignoratizio del terzo che abbia, in luogo del debitore insolvente, offerto in cessione i propri beni (tra cui quello oggetto di pegno) in funzione di adempimento del concordato (v. Cass. n. 6671-98); in detta ipotesi, trattandosi di beni del terzo al quale, come è noto, non si estende l'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 184 l.fall., non ricorrono i presupposti di conservazione e di tutela che ispirano la ratio dell'art. 168 citato, ossia la garanzia della par condicio creditorum e la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria con conseguente dichiarazione di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19007.


Espropriazione forzata - Estinzione o improcedibilità - Intangibilità dell’assegnazione e dell’aggiudicazione - Composizione della crisi da sovraindebitamento.
La disposizione di cui all’articolo 187-bis disp. att. c.p.c. (che prevede l’intangibilità nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari degli effetti dell’aggiudicazione o dell’assegnazione per il caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo) è applicabile anche alle ipotesi di improcedibilità dell’esecuzione individuale derivante dalla instaurazione della procedura di sovraindebitamento ex art. 10 l. n. 3/2012 ed altresì al caso di sopravvenuto sequestro preventivo come misura di prevenzione di cui all’articolo 55 del TU antimafia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Firenze, 06 Luglio 2016.


Concordato preventivo - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive - Effetti sulla procedura esecutiva pendente - Estinzione..
Il divieto di cui all'articolo 168, legge fallimentare, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore non comporta una sospensione del processo esecutivo ma una vera e propria estinzione atipica dello stesso riconducibile alle ipotesi previste dall'articolo 187 bis, disp. att. c.p.c.; la procedura esecutiva non potrà pertanto essere riattivata dopo l'omologazione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Reggio Emilia, 18 Aprile 2012.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Aggiudicazione - Successivo versamento del prezzo - Sopravvenuta causa di chiusura del fallimento ex art. 118,primo comma, n. 2 legge fall. - Conseguenze - Intangibilità del diritto dell'aggiudicatario - Sussistenza - Fattispecie in tema di sospensione della vendita.
In tema di liquidazione fallimentare, gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari qualora si verifichi la causa di chiusura del fallimento di cui all'art. 118, primo comma, n. 2 legge fall. (nella specie, l'estinzione dei crediti ammessi al passivo ed il pagamento del compenso al curatore e delle spese di procedura), trattandosi di evento assimilabile ad una causa di estinzione del processo esecutivo, le cui norme in materia di vendita trovano applicazione, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 105 legge fall., "ratione temporis" vigente e, con esse, in particolare, l'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ., che assicura l'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha annullato il decreto con cui tribunale aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che, dopo l'aggiudicazione ed il pagamento del relativo prezzo, aveva emesso, in favore dell'aggiudicatario, il decreto di trasferimento di un immobile e contestualmente sospeso la vendita, ai sensi dell'art. 108 legge fall., in presenza della predetta causa di chiusura del fallimento). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2009, n. 2433.