Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 2
Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale

Art. 207
Processo verbale dell'assunzione

I. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

II. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante che le sottoscrive.

III. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 2
Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale

Art. 207
Processo verbale dell'assunzione

I. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

II. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante [...] (1).

III. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

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(1) L'art. 45 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, con effetto dal 25 giugno 2014, ha soppresso le parole "che le sottoscrive". Il citato D.L. è stato convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 19 agosto 2014.