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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE III
Della competenza per territorio

Art. 23

Foro per le cause tra soci e tra condomini

I. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. (1)

II. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

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(1) L'art. 31 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 dopo le parole «per le cause tra condomini» ha inserito le seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,». La nuova disposizione entra in vigore il 18 giugno 2013.