Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 8
Della prova per testimoni

Art. 251
Giuramento dei testimoni

I. I testimoni sono esaminati separatamente.

II. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e (1) morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: « consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini (1), giurate di dire la verità, null'altro che la verità ». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: « lo giuro » (2).

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(1) Vedi nota all'art. 238 (C. cost. 8 ottobre 1996, n. 334).
(2) La Corte cost., con sentenza 10 ottobre 1979, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio» non è contenuto l'inciso «se credente». Successivamente la Corte cost., con sentenza 5 maggio 1995, n. 149 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle », anziché stabilire che il giudice istruttore « avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle»; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore «legge la formula: "Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità"», anziché stabilire che il giudice istruttore «lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"»; c) nella parte in cui prevede: «Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro"». Ne consegue che il comma 2 va letto come segue: «Il giudice istruttore avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza"».