Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE III
Dell'istruzione probatoria
PARAGRAFO 9
Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti

Art. 260
Ispezione corporale

I. Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico.

II. All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona.