TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 28
Registri di cancelleria

I. Con decreto del ministro di grazia e giustizia (1), ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari.

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(1) Ministro della giustizia.