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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO III
Della decisione della causa

Art. 280

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

I. Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente.

II. Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'articolo 176, secondo comma.

III. Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.