Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE I
Della sospensione del processo

Art. 297
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

I. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 (1).

II. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

III. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

IV. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.



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(1) La Corte cost., con sentenza 4 marzo 1970, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE I
Della sospensione del processo

Art. 297
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

I. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (1) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.

II. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.

III. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.

IV. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

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(1) Le parole "tre mesi" hanno sostituito le parole «sei mesi» in base all’art. 46, comma 12, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).