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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE I
Della sospensione del processo

Art. 298

Effetti della sospensione

I. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

II. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.