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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo

Art. 305

Mancata prosecuzione o riassunzione

I. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (1) dall'interruzione, altrimenti si estingue.

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(1) Le parole «tre mesi» hanno sostituito le parole «sei mesi» in base all’art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).