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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE I
Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Art. 370

Controricorso

I. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza [...], essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. (1)

II. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile.

III. Il controricorso è depositato [...] insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato. (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 27, lett. f) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha sostituito le parole «da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso» con le parole «da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso» e, al secondo periodo, ha soppresso le parole «di tale notificazione». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.".
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 27, lett. f) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha soppresso le parole: «nella cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione,». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.".