Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 382
Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

I. La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

II. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

III. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.