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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE III
Del giudizio di rinvio

Art. 392

Riassunzione della causa

I. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. (1)

II. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

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(1) Le parole «tre mesi» hanno sostituito le parole «un anno» in base all’art. 46, comma 21, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).