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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione

Art. 401

Sospensione dell'esecuzione

I. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, la ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.