Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO V
Dell'opposizione di terzo

Art. 404

Casi di opposizione di terzo (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. (2)

II. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

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(1) La Corte cost., con sentenza 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso. Successivamente la Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1985, n. 237 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. Infine la Corte cost., con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4 l. 22 luglio 1966, n. 607.
(2) La Corte cost., con sentenza 26 maggio 1995, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.


GIURISPRUDENZA


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