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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Art. 426

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale (1)

I. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

II. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

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(1) La Corte cost., con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 c.p.c., come modificato dall'art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533 e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione e il termine perentorio per l'integrazione degli atti.