Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Art. 438
Deposito della sentenza di appello

I. Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

II. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 2
Delle impugnazioni

Art. 438

Deposito della sentenza di appello


I. Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti. (1)

II. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.

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(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 31, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.- 4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". Si riporta il testo anteriore alla suddetta sostituzione: «Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.».