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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 48

Sospensione dei processi

I. I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza che richiede il regolamento. (1)

II. Il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 3, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha sostituito le parole «presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o dalla pronuncia dell'ordinanza» con le parole «depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza». Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.