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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE I
Del pignoramento

Art. 561

Pignoramento successivo

I. Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

II. L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo. (1)

III. Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524, ultimo comma.

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(1) Le parole «nell'articolo 564» hanno sostituito le parole «nell'articolo 563, secondo comma» con effetto dal 1 marzo 2006 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80).