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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE I
Della giurisdizione e della competenza in generale

Art. 6

Inderogabilità convenzionale della competenza

I. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge.