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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO VI
Dell'espropriazione contro il terzo proprietario

Art. 604

Disposizioni particolari

I. Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

II. Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo.