Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO IV
Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

Art. 614
Rimborso delle spese

I. Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione.

II. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.