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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE II
Delle opposizioni agli atti esecutivi

Art. 618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. (1)

III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

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(1) Comma sostituito dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, ha così sostituito il secondo comma.