Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione

Art. 642
Esecuzione provvisoria

I. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

II. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

III. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione

Art. 642
Esecuzione provvisoria

I. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

II. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; [...] il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. (1)

III. In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

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(1) Le parole «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;» sono state inserite, e la parola «ma» che figurava prima delle parole «il giudice» è stata soppressa dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.