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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 68

Altri ausiliari

I. Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo.

II. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

III. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.