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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero

Art. 70

Intervento in causa del pubblico ministero

I. Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4) (abrogato);

5) negli altri casi previsti dalla legge.

II. Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. (1)

III. Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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(1) Comma aggiunto dall'art. 75 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2013, n. 194. La disposizione si applica ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo al 5 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.