Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III-bis
Del procedimento sommario di cognizione
(1)


Art. 702-quater

Appello (2)


I. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili (3) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

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(1) Capo inserito dall’art. 51, comma 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009.
(2) Articolo inserito dall’art. 51, comma 1 della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito il capo III-bis dopo il capo III del titolo I del libro quarto. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).
(3) La legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito in legge il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito la parola «rilevanti» con la parola «indispensabili». La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III-bis
Del procedimento sommario di cognizione

Art. 702-quater

Appello (1)


Articolo abrogato dall'art. 3, comma 48, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

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(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 48, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".