Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO I
Della separazione personale dei coniugi

Art. 707
Comparizione personale delle parti

I. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente (1).

II. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.

III. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

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(1) La Corte cost., con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, unitamente all'art. 708, nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO I
Della separazione personale dei coniugi

Art. 707
Comparizione personale delle parti (1)

I. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

II. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

III. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

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(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006.

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in camera di consiglio
(1)
[CAPO I
Della separazione personale dei coniugi]
(2)


Art. 707

Comparizione personale delle parti (3)


Articolo abrogato.

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(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, comma 49, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". La rubrica sostituita era la seguente: «Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone».
(2) Capo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
(3) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 49, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".