Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero

Art. 73

Astensione del pubblico ministero
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.