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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO III
Della copia e della collazione degli atti pubblici

Art. 744

Copie o estratti da pubblici registri

I. I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.