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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 751

Scelta dell'onerato

I. L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

II. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.