Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE I
Dell'apposizione dei sigilli

Art. 752
Giudice competente

I. All'apposizione dei sigilli procede il tribunale.

II. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.