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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE II
Della rimozione dei sigilli

Art. 765

Ufficiale procedente

I. La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

II. Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.