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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO V
Delle impugnazioni

Art. 828

Impugnazione per nullità

I. L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

II. L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione. (1)

III. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 54, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha sostituito le parole: «decorso un anno» con le parole «decorsi sei mesi».