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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 97

Responsabilità di più soccombenti

I. Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

II. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.