Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

Art. 98

Cauzione per le spese (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

II. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.

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(1) La Corte cost., con sentenza 29 novembre 1960, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 24 Cost.