Codice di Diritto Societario


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2606
Deliberazioni consortili

I. Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

II. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.