ilcaso.it

Testo Unico Bancario

TITOLO V-bis
MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (1)

Art. 114-quinquies

Autorizzazione e operatività transfrontaliera (2)

1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività soggetta ad autorizzazione (3);

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (4);

e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114- quinquies.3 (5);

f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica l’articolo 114-novies, comma 1-bis (6).

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività.

4. La Banca d’Italia autorizza all’emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l’attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, comma 3, lettere a) e b) (7).

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di moneta elettronica o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in un altro Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia (8);

b) in uno Stato terzo (9), anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d’Italia sia stata informata dall’autorità competente dello Stato di origine (10).

8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c) , d) , e) ed f). L’autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità (11).

9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.



----------------------
(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(2) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, lett. c), legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(3) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, lett. a) del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 218.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 39, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(5) Lettera inserita dall’art. 1, comma 39, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(7) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 39, lett. c), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(9) La parola «terzo» è stata sostituita alla precedente «extracomunitario» dall’art. 1, comma 51, lett. a), decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(10) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, lett. d), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(11) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. e), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.